green pass

Importanti modifiche riguardo il possesso e la verifica del Green Pass

Approvazione del disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 127/2021AX

 

Sicurezza nei luoghi di lavoro Covid19

Vediamo di seguito quali sono le principali novità introdotte dal decreto.

  • Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche del Green pass, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

 

  • Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata a causa della mancata presentazione del Green pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo comunque non superiore a 10 giorni lavorativi rinnovabili fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Per tali datori di lavoro, il contratto di sostituzione del dipendente senza Green pass, diversamente da quanto previsto in precedenza, potrà essere rinnovato più volte, purché entro il 31 dicembre 2021. Il contratto e i rinnovi hanno sempre durata massima di 10 giorni e la norma precisa che si tratta di giorni lavorativi;

 

  • La scadenza della validità del Green pass in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni. Tuttavia, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;

  • Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il Green pass compete all’utilizzatore ed è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo.
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