nuovo decreto antincendio

Decreto antincendio 2021

Tutti gli ultimi aggiornamenti

 

Sicurezza sul lavoro

 

D.M. 01, 02, 03 SETTEMBRE 2021

Nel mese di Settembre 2021 il Ministero dell’Interno ha emanato 3 importanti decreti in materia di antincendio che entreranno in vigore ad un anno dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel corso del 2022.

Tali decreti sono:

■ DM 01 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021;

■ DM 02 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021.

■ DM 03 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021.

Di seguito si riportano alcune novità e approfondimenti introdotti da questi decreti.

D.M. 01 SETTEMBRE 2021

Tecnico Manutentore Qualificato

Il D.M. 01 Settembre 2021 introduce la figura del “tecnico manutentore qualificato”, ovvero dei soggetti in possesso di dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dall’allegato II del decreto di cui sopra.

Tutti gli interventi di manutenzione e tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati esclusivamente da questi soggetti che dovranno ricevere una specifica formazione teorica e pratica.

Registro dei controlli

Tutti i Datori di Lavoro devono predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

D.M. 02 SETTEMBRE 2021

Piano di emergenza ed evacuazione

Il D.M. 02 Settembre 2021 impone l’obbligo di predisporre uno specifico piano di emergenza evacuazione per i luoghi di lavoro in alcuni specifici casi:

■ luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;

■ luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);

■ luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati, invece, risulta necessario adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Esercitazione antincendio

Come già previsto con il DM 10 marzo 1998, tutte le aziende aventi l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza devono effettuare, con cadenza almeno annuale, l’esercitazione antincendio. Il DM 02 settembre 2021 specifica che il datore di lavoro dovrà effettuare un’esercitazione aggiuntiva se:

■ si adottano dei provvedimenti atti a risolvere gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;

■ il numero dei lavoratori o l’affollamento dovesse subire un incremento significativo;

■ si effettuano modifiche sostanziali al sistema di esodo.

Il DM 02 settembre 2021 stabilisce anche che in tutti gli edifici in cui coesistono più datori di lavoro è necessaria la collaborazione ed il coordinamento tra i soggetti occupanti l’edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio. Inoltre, i Piani di emergenza delle singole aziende dovranno essere coordinati con quelli delle altre aziende presenti nello stesso edificio.

Livelli di rischio incendio

L’Allegato III del D.M. 02 Settembre 2021 modifica la denominazione dei livelli di rischio incendio per le aziende, di seguito una tabella con le nuove denominazioni dei livelli di rischio e le singole specificità.

 

LIVELLO DI RISCHIO DM 10/03/1998 >>> LIVELLO DI RISCHIO DM 02/09/2021

  • Rischio Basso  >>> Livello 1
  • Rischio Medio  >>>  Livello 2
  • Rischio Alto   >>> Livello 3

 

Livello 1

Secondo il decreto rientrano nelle attività di livello 1 tutte quelle aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Livello 2

Le attività e i luoghi di lavoro che rientrano nel livello 2 sono:

■ i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell’Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3;

■ i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Livello 3

Le attività e i luoghi di lavoro che rientrano nel livello 3 sono tutte quelle attività specificatamente elencate nell’Allegato III, al punto 3.2.2:

■ stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

■ fabbriche e depositi di esplosivi;

■ centrali termoelettriche;

■ impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

■ impianti e laboratori nucleari;

■ depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;

■ attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;

■ aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

■ interporti con superficie superiore a 20.000 m2;

■ alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;

■ strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

■ scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

■ uffici con oltre 500 persone presenti;

■ locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

■ edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta al pubblico superiore a 1.000 m2;

■ cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

■ cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

■ stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”.

Corsi di formazione per addetti antincendio

Il D.M. 02/09/2021 cambia la frequenza di aggiornamento della formazione per addetti antincendio, infatti l’aggiornamento andrà ripetuto con cadenza quinquennale.

Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione.

Se dalla data dell’ultima formazione alla data di entrata in vigore del Decreto sono trascorsi più di 5 anni vi è obbligo di aggiornare la propria formazione entro 12 mesi a partire dal 04/10/2022.

I corsi già in programma che seguono il programma dell’Allegato IX del D.M. 10/03/1998 verranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Decreto (04/04/2023).

A differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di livello 1 diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.

D.M. 03 SETTEMBRE 2021

Il Decreto 03 Settembre 2021 parla dei Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio e da indicazioni in particolare sul sistema di esodo e la gestione dei luoghi di lavoro di livello antincendio 1.

Si rimanda all’Allegato I del Decreto 03 Settembre 2021 per i nuovi criteri di progettazione dei suddetti luoghi di lavoro.

 

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